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Procedura di autorizzazione incarichi retribuiti esterni

La disciplina relativa agli incarichi extra istituzionali per il personale docente e ricercatore è regolata dal “Regolamento in materia di incompatibilità e di autorizzazioni ad incarichi retribuiti per il personale docente e ricercatore”, emanato in attuazione dell’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell’articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

In sintesi, sulla base del regolamento si distinguono:

DOCENTI IN REGIME DI TEMPO PIENO

Attività compatibili NON soggette ad autorizzazione

1.I soggetti di cui al presente capo possono svolgere, nel rispetto dei loro obblighi istituzionali senza la necessità di autorizzazione, le seguenti attività anche retribuite:

  1. valutazione e referaggio;
  2. partecipazione ad organi, comitati e commissioni di Ateneo;
  3. partecipazione a conferenze, convegni e seminari anche in qualità di relatore;
  4. lezioni di carattere occasionale non configurabili come corsi o moduli didattici,
  5. attività di collaborazione scientifica e di consulenza non riconducibile a esercizio di attività libero professionale come definita dall’articolo 3 comma 1 del presente regolamento. Per consulenze si intendono le attività, realizzate a favore di privati o di enti pubblici oppure per motivi di giustizia, purché prestate senza vincolo di subordinazione e in mancanza di un’organizzazione di mezzi e di persone preordinata al loro svolgimento. Rimane fermo quanto previsto dall’articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativamente al limite annuo del trattamento economico a carico della finanza pubblica. Le consulenze per motivi di giustizia di cui alla presente lettera comprendono anche le attività di arbitro o di segretario di arbitrato, fermo restando quanto disposto dall’articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 che prevede il versamento a favore dello Stato del 50% del compenso spettante al dipendente pubblico per le suddette attività.
  6. perizie, consulenze tecniche d’ufficio e consulenze tecniche di parte;
  7. attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicistiche ed editoriali;
  8. incarichi relativi ad attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione;
  9. partecipazione a commissioni di concorso o di esami per i quali la presenza di docenti universitari sia imposta da norme statali;
  10. attività di carattere artistico o sportivo, purché non svolte a titolo professionale;
  11. incarichi per i quali è previsto solo il rimborso delle spese documentate;
  12. incarichi per lo svolgimento dei quali il docente è posto in aspettativa o fuori ruolo;
  13. incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
  14. esercizio di cariche sociali in società o associazioni controllate o partecipate dall’Ateneo, o che siano emanazione del medesimo, qualora l’incarico sia conferito dall’Ateneo;
  15. partecipazione a procedure concorsuali per la docenza universitaria che costituiscono obbligo istituzionale;
  16. utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali, fermo restando quanto stabilito dalla normativa nazionale e dal regolamento di Ateneo per la gestione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale con riferimento alle attività di ricerca svolte da personale universitario.

2.Le seguenti attività possono essere svolte senza autorizzazione purché siano rese a titolo gratuito o sia previsto il solo rimborso delle spese documentate:

  1. attività didattica relativa a corsi o moduli, fermo restando il limite indicato dall’articolo 5, comma 2, lettera b);
  2. attività di Visiting Professor, non riconducibile nell’ambito di convenzioni, protocolli, progetti o programmi di mobilità internazionale cui aderisce l’Ateneo, anche nel caso di rimborso spese documentate, nei limiti previsti dal successivo articolo 5, comma 3;
  3. incarichi, senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici o privati anche a scopo di lucro, purché siano svolti in regime di indipendenza, non comportino l'assunzione di poteri esecutivi individuali, non determinino situazioni di conflitto di interesse con l'Università degli Studi di Firenze e comunque non comportino detrimento per le attività didattiche, scientifiche e gestionali dell’università stessa.

3. Le attività di cui al comma 1, lettere d), e), f) ed h) e al comma 2 devono essere comunicate tempestivamente, e comunque prima dell’inizio delle attività, al Rettore e al Direttore del Dipartimento di appartenenza con l’indicazione della natura, dell’oggetto, della durata dell’incarico, dell’articolazione temporale dell’impegno richiesto, dell’eventuale retribuzione percepita per le attività di cui al comma 1, lettere d), e), f) ed h) e dell’impegno presunto espresso in ore.

4.Non necessitano di autorizzazione gli incarichi anche retribuiti conferiti direttamente dal Rettore, sentito il Direttore di Dipartimento, in rappresentanza dell’Università presso organismi pubblici internazionali e nazionali, quali, in via meramente esemplificativa, Commissioni del Parlamento Europeo e Nazionale, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Università e della Ricerca, enti locali e regionali.

Attività compatibili soggette ad autorizzazione

  1. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 4, i soggetti di cui al presente capo non possono svolgere, senza preventiva autorizzazione, incarichi non compresi nei compiti e doveri d’ufficio per i quali sia previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso, a eccezione del rimborso delle spese documentate.
  2. Sono soggetti ad autorizzazione del Rettore:
    1. incarichi conferiti per lo svolgimento di funzioni di ricerca;
    2. incarichi relativi allo svolgimento di attività didattica configurabile come corsi o moduli didattici nel limite massimo di:
      1. 60 ore per anno accademico per i professori ordinari, professori associati e ricercatori universitari di ruolo;
      2. 48 ore per anno accademico per i ricercatori a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 nella formulazione in vigore fino al 29 giugno 2022, data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 e per i ricercatori a tempo determinato di cui all’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 nella formulazione vigente dal 30 giugno 2022;
      3. 32 ore per anno accademico per ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 nella formulazione in vigore fino al 29 giugno 2022, data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36.
      Tali limitazioni non trovano applicazione nel caso in cui sia stipulata una convenzione tra l’Università degli Studi di Firenze e l’Ateneo o il committente presso il quale viene svolta l’attività didattica di cui alla presente lettera, ai sensi della normativa vigente.
    3. compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici o privati senza scopo di lucro;
    4. partecipazioni a commissioni di concorso o di esame, salvo quanto previsto all’articolo 4, comma 1, lettere i) e o);
    5. partecipazione a concorsi di idee;
    6. incarico di componente dell'organo di controllo, di organi direttivi, ispettivi e di vigilanza di enti e società pubblici e privati;
    7. incarichi senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici o privati a scopo di lucro, purché siano svolti in regime di indipendenza, non comportino l'assunzione di poteri esecutivi individuali, non determinino situazioni di conflitto di interesse anche potenziale con l'Università degli Studi di Firenze e comunque non comportino detrimento per le attività didattiche, scientifiche e gestionali dell’Università degli Studi di Firenze. Presso le società quotate sono autorizzabili gli incarichi di amministratore indipendente in base ai requisiti stabiliti dall’articolo 147-ter, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Presso le società quotate che sono organizzate secondo il sistema monistico sono autorizzabili gli incarichi di amministratore indipendente in base ai requisiti stabiliti dall'articolo 148, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 oppure in base ai requisiti stabiliti dall'articolo 2409-septiesdecies, secondo comma, del codice civile;
    8. attività di Visiting Professor, non riconducibile nell’ambito di convenzioni, protocolli, progetti o programmi di mobilità internazionale cui aderisce l’Ateneo.
  3. Possono essere autorizzati incarichi extraimpiego per un massimo di 160 ore per anno solare, escluse le ore autorizzate per la didattica. Il docente garantisce l’assolvimento dei propri compiti istituzionali e la rendicontazione delle ore relative agli impegni assunti in Ateneo.
  4. La verifica dei limiti di cui all’articolo 5, comma 2, lettera b), e comma 3 è effettuata dall’amministrazione nell’ambito dell’istruttoria della richiesta.
  5. Gli incarichi, eventualmente comprendenti anche l’assunzione di responsabilità formali, dei professori e dei ricercatori nelle società aventi caratteristiche di spin off o start up universitari dell’Ateneo, sono valutati dal Consiglio di Amministrazione secondo le previsioni stabilite dal “Regolamento Spin-off dell’Università di Firenze”, e autorizzati dal Rettore, anche in deroga ai limiti di cui al comma 3 del presente articolo.
  6. Non possono in ogni caso essere autorizzate le attività previste dal presente articolo qualora esse comportino:
    1. l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con soggetti pubblici o privati;
    2. un rilevante impegno con conseguente sensibile sottrazione di energie lavorative tali da pregiudicare l’assolvimento dei compiti istituzionali di didattica, ricerca e gestionali affidati al soggetto richiedente l’autorizzazione;
    3. una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, con l’Università degli Studi di Firenze e per i professori e ricercatori che svolgono attività assistenziale anche nei confronti delle rispettive Aziende ospedaliero-universitarie o Sanitarie.

Attività incompatibili

  1. L’esercizio di attività libero professionale è incompatibile con il regime di tempo pieno. Si considerano attività libero professionali le attività non rientranti nei compiti e doveri di ufficio, prestate a favore di terzi, che prevedono un’organizzazione di mezzi e di persone preordinata al loro svolgimento o che presuppongono l’iscrizione ad albi professionali.
  2. Tale incompatibilità non trova applicazione nei confronti dell’attività assistenziale intramoenia, per la quale resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517.
  3. Ai soggetti di cui al presente capo è altresì vietato svolgere in favore di soggetti privati o pubblici, ivi compreso l’ente di appartenenza, prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e dei dirigenti competenti alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici e della programmazione triennale di acquisti di beni e servizi, di cui alla vigente normativa in tema di contratti pubblici. Sono altresì vietate le attività prestate in qualità di collaudatore ovvero di componente di commissioni di collaudo.

DOCENTI IN REGIME DI TEMPO DEFINITO

 

Attività compatibili soggette ad autorizzazione

  1. I soggetti di cui al presente capo possono svolgere attività libero professionali e di lavoro autonomo anche continuative, purché non determinino situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, con l’Università degli Studi di Firenze e per i professori e ricercatori che svolgono attività assistenziale anche nei confronti delle rispettive Aziende ospedaliero-universitarie o sanitarie.
  2. I soggetti di cui al presente capo possono svolgere, nel rispetto dei loro obblighi istituzionali, le attività previste dall’articolo 4, comma 1, lettera d), e comma 2, lettera a), e dall’articolo 5, comma 2, lettera b), del presente regolamento, previa tempestiva comunicazione al Rettore e al Direttore del Dipartimento di appartenenza con l’indicazione della natura, dell’oggetto e della durata dell’incarico, dell’articolazione temporale dell’impegno richiesto, dell’eventuale retribuzione percepita e dell’impegno presunto espresso in ore.
  3. I soggetti di cui al comma 1, previa autorizzazione del Rettore, possono altresì svolgere attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri ai sensi dell’articolo 6, comma 12, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Il Rettore valuta la compatibilità con l'adempimento degli obblighi istituzionali.

Attività incompatibili

  1. I soggetti di cui al presente capo non possono espletare in favore dell’ente di appartenenza prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e dei dirigenti competenti alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici e della programmazione triennale di acquisti di beni e servizi, di cui alla vigente normativa in tema di contratti pubblici. Sono altresì vietate le attività prestate in qualità di collaudatore ovvero di componente di commissioni di collaudo.
  2. Configura in ogni caso un conflitto di interesse l’assunzione di incarichi di patrocinio e di assistenza legale nelle controversie giudiziarie avverso l’Ateneo o di incarichi in qualità di consulente tecnico in contenziosi nei quali è controparte l’Ateneo.

 

1. Procedura per il Conferimento di Incarichi Retribuiti Soggetti ad Autorizzazione

Per gli incarichi che rientrano nelle categorie soggette ad autorizzazione (Articolo 5 del Regolamento), l'attività extra-impiego non può avere inizio in assenza del preventivo rilascio dell’autorizzazione.

Presentazione della Richiesta

Il docente deve presentare la richiesta di autorizzazione alla Rettrice (anche tramite l'indirizzo email incarichi[AT]unifi.it) e contemporaneamente alla Direttrice del Dipartimento, di norma almeno trenta giorni prima dell’inizio dell’attività. La richiesta può essere presentata anche dal soggetto pubblico o privato che intende conferire l'incarico.

Contenuto della Richiesta

La documentazione deve specificare il soggetto conferente, l’oggetto dell’incarico (in relazione alla propria qualità di esperto), le modalità di svolgimento (decorrenza, luogo, durata), l’impegno effettivamente richiesto espresso in ore e il compenso lordo previsto o presunto.

Richiesta di autorizzazione per il conferimento di un incarico retribuito
Richiesta autorizzazione committente

Valutazione della Direttrice

La Direttrice del Dipartimento trasmette alla Rettrice la propria valutazione in merito alla sussistenza delle condizioni per il rilascio dell’autorizzazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Nel caso in cui sia richiesta l'Autorizzazione per svolgere attività didattica presso altri Atenei, la Direttrice del Dipartimento sottopone la richiesta alla approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento e successivamento la trasmette alal Rettrice

Emanazione del Provvedimento

La Rettrice emana il provvedimento (di accoglimento o diniego, debitamente motivato) entro quindici giorni dal ricevimento della valutazione della Direttrice del Dipartimento. la Rettrice può procedere anche se la Direttrice non esprime il parere entro il termine di 15 giorni.

Regole Finali e Limiti

L’attività autorizzata deve svolgersi al di fuori del tempo dedicato agli impegni istituzionali senza utilizzare i locali, apparecchiature, risorse finanziarie e strumenti dell’Ateneo. È importante sapere che se l'incarico è conferito da amministrazioni pubbliche, decorso inutilmente il termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta, l'autorizzazione si intende accordata; in ogni altro caso si intende definitivamente negata.

2. Attività Compatibili che NON Richiedono Autorizzazione

Il personale docente e ricercatore a tempo pieno può svolgere le seguenti attività, anche se retribuite, senza dover richiedere la preventiva autorizzazioni:

Giustizia, Consulenza e Valutazione

  • Attività di valutazione e referaggio.
  • Perizie, consulenze tecniche d’ufficio (CTU) e consulenze tecniche di parte (CTP).
  • Attività di collaborazione scientifica e di consulenza, purché non configurino l'esercizio di attività libero professionale.

Didattica e Divulgazione Occasionale

  • Lezioni di carattere occasionale (non configurabili come corsi o moduli didattici).
  • Partecipazione a conferenze, convegni e seminari, anche in qualità di relatore.
  • Attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, e attività pubblicistiche ed editoriali.

Incarichi Istituzionali, Gratuiti o con Solo Rimborso Spese

  • Incarichi per i quali è previsto solo il rimborso delle spese documentate.
  • Attività didattica, attività di Visiting Professor o incarichi presso enti pubblici/privati (anche a scopo di lucro) se resi a titolo gratuito.
  • Partecipazione a organi, comitati e commissioni di Ateneo, o a commissioni di concorso/esami se imposta da norme statali o se costituisce obbligo istituzionale per la docenza universitaria.
  • Incarichi conferiti direttamente dal Rettore, in rappresentanza dell’Università, presso organismi pubblici nazionali e internazionali (ad esempio, Commissioni del Parlamento Europeo e Nazionale o Ministeri).

Attenzione: Obbligo di Comunicazione

Anche se le attività non richiedono autorizzazione, alcune devono essere comunque comunicate tempestivamente alla Rettrice e alla Direttrice del Dipartimento e comunque prima dell’inizio delle attività. Queste includono: lezioni occasionali, attività di collaborazione scientifica e consulenza, perizie/CTU/CTP, incarichi di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione e le attività svolte a titolo gratuito/solo rimborso.

La comunicazione deve indicare la natura, l’oggetto, la durata, l’impegno presunto espresso in ore e l’eventuale retribuzione percepita (se dovuta).

 

Ultimo aggiornamento

09.12.2025

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