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Governance

DIDA Internal Regulations 

 

Like the University’s other departments, DiDA promotes and coordinates research activities and participates in organizing the teaching activities for degree programs and doctoral programs.

The governing bodies of each department are: the Director, the Council, and the Executive Committee.

 

Within the DiDA, there are Sections, which encompass teaching groups and research units, with the aim of fostering specific disciplinary or interdisciplinary expertise.

 

Governing bodies

Head of Department

The Head of Department represents the department for all legal purposes, ensures its autonomy and cultural unity, and promotes and coordinates its institutional activities.

The Head of Department is responsible for all matters not expressly reserved for the Departmental Council, as well as for those delegated by the Council in the cases and in the manner set out in the University Regulations for Departments.

The term of office lasts for four academic years and the holder may be re-elected only once in succession.

Commissione di indirizzo e autovalutazione (CIA)

The Commission assists the Head of the Department in preparing the annual report and, to this end, draws up a document setting out the procedures for the allocation of research funds and resources approved by the Department and the effectiveness of the recruitment policies implemented by the Department over the last three years, in accordance with Article 9 of Legislative Decree No. 49 of 29 March 2012.

  1. La Commissione di indirizzo e autovalutazione del Dipartimento, ha il compito di coadiuvare gli organi del Dipartimento nelle politiche dell’impiego delle risorse e nell’indirizzo dell’attività scientifica di ricerca, di trasferimento e di innovazione.
  2. La Commissione elabora, in accordo con i principi e con gli indirizzi definiti dal Nucleo di valutazione il documento di indirizzo e programmazione triennale delle risorse, nonché di valutazione dei risultati, e lo sottopone all’approvazione del Consiglio di Dipartimento che lo trasmette agli organi di governo di ateneo. Il documento ispira i criteri di valutazione della ricerca a metodologie riconosciute in ambito nazionale e internazionale, avendo anche riguardo agli indirizzi valutativi adottati dagli organi di governo dell’Ateneo per l’assegnazione delle risorse ai Dipartimenti.
  3. Il documento di indirizzo e programmazione triennale delle risorse, redatto in italiano e in inglese, può contenere la definizione e la descrizione di specifici indicatori valutativi delle attività di ricerca, di trasferimento e di innovazione del Dipartimento, e proporre inoltre una opportuna ponderazione tra tali indicatori, nonché fra il loro complesso e quelli relativi alla didattica.
  4. La Commissione predispone, in collaborazione con il Direttore del Dipartimento, la relazione sulle attività del Dipartimento nell’anno precedente, che il Direttore propone al Consiglio all’inizio di ogni anno per l’approvazione e la successiva trasmissione al Rettore. A tale scopo, la Commissione redige un documento specifico sulle modalità di assegnazione dei fondi di ricerca e delle risorse deliberate dal Dipartimento e sull’efficacia delle politiche di reclutamento effettuate dal Dipartimento stesso nell’ultimo triennio, ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49.
  5. La Commissione, con cadenza almeno triennale ovvero su richiesta del Consiglio, presenta una relazione sulle Sezioni e sulle Unità di ricerca del Dipartimento.

Consiglio di Dipartimento

Il Consiglio è l’organo di indirizzo e di governo del Dipartimento. Il Direttore rappresenta il Dipartimento e presiede il Consiglio e la Giunta in relazione ad ogni loro competenza. La Giunta coadiuva il Direttore ed è competente per tutte le materie non espressamente riservate al Consiglio del Dipartimento, nonché per quelle da esso delegate nei casi e nei modi stabiliti dal Regolamento d’Ateneo dei Dipartimenti.

Giunta

La Giunta è composta:  dal Direttore che la presiede;  da una rappresentanza di professori e ricercatori;  da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, dei lettori e collaboratori esperti linguistici scelto tra i membri del Consiglio;  da una rappresentanza degli studenti e dottorandi, nonché, se previsto dal Regolamento d’Ateneo dei Dipartimenti, degli assegnisti, scelta tra i membri del Consiglio1. La Giunta esercita le seguenti competenze:
Coadiuva il Direttore nello svolgimento delle sue funzioni.

La proposta di delega di competenze alla Giunta, da parte del Consiglio di Dipartimento, oltre a quelle previste dalla normativa vigente, riguarda alcuni dei compiti, che possono essere oggetto di delega, definiti dal regolamento dei Dipartimenti all'art. 13 comma 4 lettere h), n), o), p) e q) che per comodità si riportano:

  • approvazione di contratti, accordi e convenzioni di competenza del Dipartimento (nei limiti indicati);
  • definizione d'intesa con le Scuole coinvolte, il concorso del Dipartimento ad attività didattiche al di fuori di quelle svolte nell'ambito dei Corsi di studio di cui il Dipartimento è promotore;
  • presentazione al Consiglio di Amministrazione delle esigenze di personale tecnico amministrativo;
  • definizione dei criteri generali per l'utilizzazione coordinata del personale, dei mezzi e delle attrezzature in dotazione al Dipartimento;
  • deliberazione, per quanto di competenza, sulla utilizzazione dei beni assegnati al Dipartimento;
  • svolgimento di compiti di carattere istruttorio e propositivo per le attività del Consiglio;
  • deliberazione sulle materie delegatele dal Consiglio, nel rispetto di quanto previsto nell’art. 19, comma 2, del Regolamento dei Dipartimenti e nell’art. 10, comma 2, del presente Regolamento.

La Giunta è inoltre competente in ordine:

  • a tutte le materie non espressamente riservate al Consiglio di Dipartimento dallo Statuto, dal Regolamento dei Dipartimenti e dal presente Regolamento;
  • alle materie delegate dal Consiglio di Dipartimento.

Sezioni

Il Dipartimento può articolarsi in Sezioni, ai sensi dell’art. 26, comma 7, dello Statuto e dell’art. 8 del Regolamento dei Dipartimenti. Ogni sezione, nell’ambito dell’unitarietà del Dipartimento e delle sue finalità ed in stretto collegamento funzionale con le altre sezioni, garantisce l’autonomia di ricerca dei singoli docenti aderenti.  Ciascuna sezione esercita funzioni consultive e di proposta nei confronti del Consiglio e della Giunta per il tramite del suo Coordinatore. Ciascuna sezione esercita inoltre la funzione di valutazione dei profili scientifici dei candidati per contratti di insegnamento.

Commissioni Permanenti

Il Consiglio di Dipartimento delibera l'istituzione, la modifica e la soppressione di commissioni permanenti.  Ciascuna commissione permanente è composta da un minimo di tre componenti del Consiglio di Dipartimento ad un massimo di otto componenti, od ad un numero superiore adeguatamente motivato nella proposta della Giunta, un componente della Giunta che assume il ruolo di Presidente.Ogni componente del Dipartimento può far parte di una sola Commissione permanente; tale norma si applica anche ai componenti della giunta.

Delegati

Nomine per il periodo 01.12.2024 al 30.10.2028:

D.D. 15481/2024 - prot. 0309841 del 05.12.2024

Servizi amministrativi

 

 

 

Last update

26.06.2026

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